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D.Lvo 30/07/1999 n. 3002. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. 3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonchè all'attuazione delle relative politiche. Art. 13 - Ordinamento 1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale. 2. Restano in vigore, per il ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18. CAPO II IL MINISTERO DELL'INTERNO Art. 14 - Attribuzioni 1. Al ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi. 2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo. 3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo. 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981 n. 121. Art. 15 - Ordinamento 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro. 2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco. CAPO III IL MINISTERO DELLA GIUSTIZ1A Art. 16 - Attribuzioni 1. Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia. 2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale. 3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi. 4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962 n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958 n. 195. Art. 17 - Ordinamento 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Art. 18 - Incarichi dirigenziali 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80. 2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma l. Art. 19 - Magistrati 1. Il numero massimo dei magistrali collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al ministero non deve superare le 50 unità CAPO IV IL MINISTERO DELLA DIFESA Art. 20 - Attribuzioni 1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad orga- nismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. 2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. Art. 21 - Ordinamento 1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate da un segretario generale. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997 n. 25 e nei decreti legislativi 16 luglio 1997, a. 264, 28 novembre 1997 n. 459 e 28 novembre 1997 n. 464, nonchè nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 n. 1478. Art. 22 - Agenzia Industrie Difesa 1. E' istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del ministro della difesa ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997 n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto del ministro della difesa 20 gennaio 1998 indicati con uno o più decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997 n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonchè definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998 n. 283. CAPO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Art. 23 - Istituzione del ministero e attribuzioni 1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. |
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